Art. 9 — Valutazione del patrimonio del fondo
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1994 al 1 luglio 1998. 159 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il consiglio di amministrazione della societa' di gestione provvede alla valutazione del patrimonio del fondo ogni sei mesi. La valutazione semestrale deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla fine di ogni semestre. La valutazione e' effettuata in base ai valori correnti. Il consiglio di amministrazione della societa' di gestione deve redigere, dopo ogni valutazione, un prospetto del patrimonio del fondo da cui risulti il valore netto del fondo compilato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 4. Il prospetto di cui al comma 3 deve essere inviato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, alla Banca d'Italia; deve essere pubblicato con le eventuali modificazioni ed integrazioni disposte dalla Banca d'Italia stessa su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; deve, inoltre, essere depositato e affisso per almeno trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di redazione definitiva nelle sedi, nelle filiali, nelle succursali e nelle agenzie della societa' di gestione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera l)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art9 · fonte del testo
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