Art. 8 — Compiti del collegio dei periti
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1994 al 1 luglio 1998. 318 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il consiglio di amministrazione della societa' deve richiedere al collegio dei periti un giudizio di congruita' del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruita' dovra' essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dal regolamento del fondo. L'organo o la societa' di revisione di cui all'articolo 5, comma 5, verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1. Il collegio dei periti provvede, non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza di cui all'articolo 9, comma 1, a presentare al consiglio di amministrazione della societa' di gestione una relazione di stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). Il collegio dei periti, nella relazione di cui al comma 3, deve indicare la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditivita' dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonche' di quelli posseduti dalle societa' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). Nell'indicazione della redditivita' il collegio deve tenere conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unita' immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonche' dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, il collegio deve indicare la redditivita' ordinariamente desumibile da quella di immobili similari per caratteristiche e destinazione. Il collegio dei periti invia la relazione di cui al comma 3 alla Banca d'Italia e alla CONSOB contestualmente alla presentazione della stessa al consiglio di amministrazione della societa' di gestione. Il perito che non condivida le conclusioni del collegio ha diritto di far annotare le proprie osservazioni nella relazione di stima. Il consiglio di amministrazione della societa' di gestione, qualora intenda discostarsi dalle stime contenute nella relazione del collegio, ne comunica le ragioni alla Banca d'Italia e al collegio stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera l)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art8 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.