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(( (Disposizioni penali). Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali di societa' o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni. Il rendiconto, la realizzazione ed il prospetto di cui all'art. 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'art. 2621, n. 1 del codice civile. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violano le disposizioni dei commi 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'art. 4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 8 si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attivita' di cui all'art. 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e la incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o societa' di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta, altresi', in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato. I soggetti di cui al comma 5, lettere d), dell'articolo 1, che non effettuano le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 6, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni ivi indicati sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui al comma 6)).

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1983 al 29 febbraio 1992. 49 parole tolte, 113 parole aggiunte.

aggiunto: (Disposizioni penali). Gli amministratori, i sindaci tolto: oaggiunto: , i revisori e i direttori generali di societa' o enti che non ottemperano alle … quaranta milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i sindaci tolto: oaggiunto: , i revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni. Il rendiconto tolto: e i prospetti di cui all'articolo 5 della presente leggeaggiunto: , la realizzazione ed il prospetto di cui all'art. 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti tolto: dell'articolo 2621, numero 1, aggiunto: dell'art. 2621, n. 1 del codice civile. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che tolto: violino le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 e dei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 4 della presente legge aggiunto: violano le disposizioni dei commi 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'art. 4. Ai commissari nominati ai sensi tolto: dell'articolo 8 della presente legge aggiunto: dell'art. 8 si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti. E' punito con la reclusione … lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attivita' di cui tolto: all'articolo 1 della presente legge aggiunto: all'art. 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e tolto: l'incapacita' aggiunto: la incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o societa' di gestione … di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna tolto: importa altresi' aggiunto: comporta, altresi', in ogni caso la confisca delle cose mobili tolto: ed aggiunto: e immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reatoaggiunto: . I soggetti di cui al comma 5, lettere d), dell'articolo 1, che non effettuano le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 6, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni ivi indicati sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui al comma 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art10 · fonte del testo

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