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[1]Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, entro il 31 dicembre 1939, sorgeranno entro il perimetro della zona industriale e portuale del comune di Livorno, in appresso descritta, ed agli ampliamenti e trasformazioni eseguiti entro il detto termine degli stabilimenti industriali gia' esistenti, nel perimetro della zona stessa, sono estese le disposizioni di indole tributaria, di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la citta' di Napoli, e, limitatamente agli stabilimenti di nuovo impianto, quelle dell'art. 11 della legge medesima.
[2]Le esenzioni tributarie di cui al comma precedente sono estese, nei limiti di tempo sovra indicati, anche alle opere ed impianti portuali, ancora da deliberare e da appaltare dopo la pubblicazione della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 novembre 1938, n. 1947, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1943 il termine del 31 dicembre 1939 fissato dall'art. 1 della, legge 20 giugno 1929, numero 1012, per la concessione delle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno o si amplieranno o si trasformeranno nella zona industriale e portuale di Livorno indicati nell'articolo 1 della legge predetta".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
