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[1]Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, entro il 31 dicembre 1939, sorgeranno entro il perimetro della zona industriale e portuale del comune di Livorno, in appresso descritta, ed agli ampliamenti e trasformazioni eseguiti entro il detto termine degli stabilimenti industriali gia' esistenti, nel perimetro della zona stessa, sono estese le disposizioni di indole tributaria, di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la citta' di Napoli, e, limitatamente agli stabilimenti di nuovo impianto, quelle dell'art. 11 della legge medesima.
[2]Le esenzioni tributarie di cui al comma precedente sono estese, nei limiti di tempo sovra indicati, anche alle opere ed impianti portuali, ancora da deliberare e da appaltare dopo la pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 25 giugno 1929 al 17 gennaio 1939
