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[1]Nei procedimenti Civili e penali davanti la sezione speciale della Corte di appello di Rodi, si osservano in quanto siano applicabili, le norme di procedura contenute nella legge consolare e quelle vigenti in Italia.
[2]Resta ferma la competenza della Corte di assise di Ancona, giusta l'art. 114 della vigente legge consolare. Resta egualmente ferma la competenza della sezione di accusa presso la Corte di appello di Ancona per la trattazione degli affari ad essa deferiti dalla legge medesima.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 gennaio 1937, n. 27
1La L. 4 gennaio 1937, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi e' istituita una Sezione istruttoria alla quale e' deferita la competenza assegnata alla Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Ancona dalla vigente legge consolare e dall'art. 3, capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 847". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' istituita una Corte d'assise con sede in Rodi, alla quale e' deferita la competenza assegnata alla Corte d'assise di Ancona dall'art. 114 della vigente legge consolare e dell'art. 3, capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 847".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009
