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[1]Nei procedimenti Civili e penali davanti la sezione speciale della Corte di appello di Rodi, si osservano in quanto siano applicabili, le norme di procedura contenute nella legge consolare e quelle vigenti in Italia.

[2]Resta ferma la competenza della Corte di assise di Ancona, giusta l'art. 114 della vigente legge consolare. Resta egualmente ferma la competenza della sezione di accusa presso la Corte di appello di Ancona per la trattazione degli affari ad essa deferiti dalla legge medesima.

Testo in vigore dal 10 giugno 1927 al 17 febbraio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;847~art3 · fonte del testo

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