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Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi e' autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dalla applicazione della presente legge. Tale fondo e' destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione puo' essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette. L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, e' autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unita' di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 26 giugno 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art23 · fonte del testo

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