Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi e' autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dalla applicazione della presente legge. Tale fondo e' destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione puo' essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette. L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, e' autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unita' di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni. 2a 3a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 giugno 1965, n. 703

2a

La L. 15 giugno 1965, n. 703 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La facolta' di assumere personale straordinario prevista dall'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, cessa con la data di entrata in vigore della presente legge".

L. 23 dicembre 1966, n. 1139

3a

La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.

Testo vigente dal 14 gennaio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1965 al 14 gennaio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1966, n. 1139

    La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art23 · fonte del testo

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