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Sono abrogati gli articoli 3, 4, primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Nulla e' innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del Codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sara' stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto. L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purche' sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 11 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art20 · fonte del testo

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