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E' istituita una «indennita' di approntamento» per il personale militare e militarizzato dei Comandi, reparti e servizi del territorio metropolitano approntati per l'attuale emergenza e per la durata di essa. La misura di tale indennita' e' pari a quella dell'indennita' di marcia, tranne che per i sergenti maggiori e sergenti e per i graduati e militari di truppa, per i quali e' rispettivamente stabilita in lire 6 e lire 0,50 giornaliere nette. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 agosto 1940, n. 1258
1La L. 25 agosto 1940, n. 1258 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' estesa al personale militare e militarizzato della Regia marina, in stato di assetto per servizi bellici l'indennita' di approntamento stabilita dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII a tutto il 10 giugno 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1940 al 27 maggio 1940
