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[1]E' istituita una «indennita' di approntamento» per il personale militare e militarizzato dei Comandi, reparti e servizi del territorio metropolitano approntati per l'attuale emergenza e per la durata di essa. La misura di tale indennita' e' pari a quella dell'indennita' di marcia, tranne che per i sergenti maggiori e sergenti e per i graduati e militari di truppa, per i quali e' rispettivamente stabilita in lire 6 e lire 0,50 giornaliere nette.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 25 agosto 1940, n. 1258, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 27 maggio 1940 al 16 aprile 1941
