Le Regioni, le Province, i Comuni e i consorzi di enti pubblici territoriali che intendano applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo della opera pubblica dalla quale e' derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberato entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare. La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'ente impositore intende applicare il contributo. Per i consorzi di enti pubblici territoriali appartenenti a piu' province la deliberazione e' soggetta alla approvazione del Ministro per le finanze. Per tutti gli altri enti si applicano le norme di cui al successivo articolo 44. La deliberazione, dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati. Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati e' ammesso ricorso alle Commissioni competenti ai sensi degli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il ricorso deve contenere la indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica, altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo. Quando la opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggiore contributo dopo la decisione degli organi competenti.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art36 · fonte del testo

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