Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tutte le partecipazioni, interessenze, provvigioni comunque assegnate in aggiunta allo stipendio fisso e tutti i compensi sotto qualsiasi titolo o denominazione corrisposti dalle societa' commerciali ai propri amministratori delegati, soci accomandatari, direttori generali, direttori tecnici, amministrativi, sia centrali che locali, e procuratori, siano cittadini italiani o stranieri, sono soggetti, indipendentemente dall'imposta, di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

[2]Sono del pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi eventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, classificati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-2, che siano percepiti da persone aventi le funzioni indicata al comma predetto presso enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge e per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

[3]L'imposta stabilita dal presente articolo non e' applicabile quando i compensi siano assoggettabili all'imposta straordinaria di cui all'art. 1. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 12 aprile 1943, n. 205

3

Il Regio D.L. 12 aprile 1943, n. 205 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Dalla stessa decorrenza l'imposta istituita con l'art. 7 della legge indicata nel comma precedente viene applicata con l'aliquota unica del dieci per cento sui compensi eccedenti lo stipendio fisso e le altre remunerazioni indicate nell'articolo stesso che superino le L. 10.000".

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 1943

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1940 al 20 aprile 1943.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 12 aprile 1943, n. 205

    Il Regio D.L. 12 aprile 1943, n. 205 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Dalla stessa decorrenza l'imposta istituita con l'art. 7 della legge indicata nel comma precedente viene applicata con l'aliquota unica del dieci per cento sui compensi eccedenti lo stipendio fisso e le altre remunerazioni indicate nell'articolo stesso che superino le L. 10.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;803~art7 · fonte del testo

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