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[1]Tutte le partecipazioni, interessenze, provvigioni comunque assegnate in aggiunta allo stipendio fisso e tutti i compensi sotto qualsiasi titolo o denominazione corrisposti dalle societa' commerciali ai propri amministratori delegati, soci accomandatari, direttori generali, direttori tecnici, amministrativi, sia centrali che locali, e procuratori, siano cittadini italiani o stranieri, sono soggetti, indipendentemente dall'imposta, di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

[2]Sono del pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi eventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, classificati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-2, che siano percepiti da persone aventi le funzioni indicata al comma predetto presso enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge e per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

[3]L'imposta stabilita dal presente articolo non e' applicabile quando i compensi siano assoggettabili all'imposta straordinaria di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 20 aprile 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;803~art7 · fonte del testo

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