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[1]Per le dichiarazioni, per la procedura di accertamento o per quella contenziosa, per la riscossione, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive, e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° luglio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 gennaio 1942, n. 25
1La L. 19 gennaio 1942, n. 25 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini fissati dall'art. 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803 per la notifica delle proprie determinazioni da parte degli Uffici distrettuali delle imposte relative alle dichiarazioni presentate per l'applicazione dell'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle societa' commerciali, dalle societa', dagli enti e dai contribuenti, a sensi degli articoli 5 e 6 della legge stessa, prima della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono prorogati al 31 dicembre 1942".
Testo in vigore dal 3 marzo 1942 al 15 gennaio 1943
