Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1940 al 3 marzo 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Per le dichiarazioni, per la procedura di accertamento o per quella contenziosa, per la riscossione, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive, e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° luglio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 3 marzo 1942
