Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti i compensi che i consiglieri di amministrazione delle societa' anonime e i soci accomandatari di quelle in accomandita per azioni, sia cittadini che stranieri, percepiscono sotto qualsiasi forma, di compartecipazione agli utili, di assegni, di medaglie di presenza, diarie, o di altre analoghe retribuzioni o indennita', sono soggetti, indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

[2]Sono del pari soggetti all'imposta, stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, assoggettati all'imposta di ricchezza mobile in categoria B come reddito proprio della societa' od ente o classificati in categoria C-2, che siano percepiti dai consiglieri di amministrazione o da commissari ordinari o straordinari di enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 12 aprile 1943, n. 205

3

Il Regio D.L. 12 aprile 1943, n. 205 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'imposta straordinaria istituita con l'art. 1 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, viene applicata sui compensi maturati dal 1° luglio 1943-XXI, qualunque sia l'epoca di chiusura dei bilanci a cui fanno carico, con l'aliquota unica del quindici per cento".

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 1943

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1940 al 20 aprile 1943.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 12 aprile 1943, n. 205

    Il Regio D.L. 12 aprile 1943, n. 205 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'imposta straordinaria istituita con l'art. 1 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, viene applicata sui compensi maturati dal 1° luglio 1943-XXI, qualunque sia l'epoca di chiusura dei bilanci a cui fanno carico, con l'aliquota unica del quindici per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;803~art1 · fonte del testo

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