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[1]Tutti i compensi che i consiglieri di amministrazione delle societa' anonime e i soci accomandatari di quelle in accomandita per azioni, sia cittadini che stranieri, percepiscono sotto qualsiasi forma, di compartecipazione agli utili, di assegni, di medaglie di presenza, diarie, o di altre analoghe retribuzioni o indennita', sono soggetti, indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.
[2]Sono del pari soggetti all'imposta, stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, assoggettati all'imposta di ricchezza mobile in categoria B come reddito proprio della societa' od ente o classificati in categoria C-2, che siano percepiti dai consiglieri di amministrazione o da commissari ordinari o straordinari di enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 20 aprile 1943
