Art. 4 (Convenzione)
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[1]I sei posti di professore di ruolo, istituiti a norma del 2° comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, citato nella premessa, sono assegnati nel seguente modo: due alla Facolta' di giurisprudenza, tre alla Facolta' di medicina e chirurgia, uno alla Facolta' di medicina veterinaria.
[2]Per questi sei posti di professore di ruolo la Regia universita' di Parma rimborsera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ai professori titolari dei posti predetti nonche' l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei professori medesimi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
