Art. 3 (Convenzione)
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In relazione al numero dei posti di professore di ruolo di nuova assegnazione per la Facolta' di scienze e fino al limite di quattro, lo Stato rimborsera' alla Regia universita' di Parma la somma annua di L. 36.500 per ognuno di tali posti che non sia effettivamente coperto con titolare.
Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
