Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. 303 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici non escluso dalla applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi, a norma dell'art. 13 della presente legge o a quello per il quale non siasi provveduto al trattamento di famiglia previsto dallo stesso articolo entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, il personale predetto puo', con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e coi Ministri interessati, essere aggregato distintamente per Amministrazioni o per enti ad una delle categorie professionali previste al precedente art. 3, avuto riguardo alle affinita' che esso presenta con le categorie predette.
tolto: Il decreto di aggregazione ha effetto dalla data di pubblicazione della presente legge.
tolto: Il personale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle casse di risparmio e degli altri Enti equiparati per il quale non si sia provveduto al trattamento di famiglia, rimane nella categoria del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati.
tolto: Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e cogli altri Ministri interessati, puo' essere aggiunta alle altre categorie professionali, determinate all'art. 3 della presente legge, una categoria distinta per il personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, non usufruente di un trattamento di famiglia ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14, che non possa essere assimilato, a norma del primo comma, alle categorie predette.
tolto: Con lo stesso Regio decreto saranno determinati, in apposita tabella, modificabile con la stessa procedura, gli assegni e i relativi contributi per il personale predetto e stabilite le modalita' di erogazione degli assegni e di riscossione dei contributi.
tolto: L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale terra' per la categoria suddetta una contabilita' distinta a norma dell'art. 6 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-06;1278~art16 · fonte del testo
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