Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. 619 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Gli avanzi residui delle gestioni previste dal R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, detratta la quota di cui all'articolo precedente e previa devoluzione al Fondo di riserva di cui all'art. 7 della presente legge di una quota di essi pari al 10 per cento, sono destinati, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Sezione competente del surricordato Comitato speciale per gli assegni familiari:
tolto: a) nei riguardi della gestione dell'industria per la corresponsione con decorrenza dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 30 aprile 1940-XVIII agli operai dell'industria e a quelli aggregati alla gestione stessa, degli assegni per i congedi matrimoniali, previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI e per la rimanenza all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI e agli altri Enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, in relazione alla parte degli avanzi riferibili alle categorie stesse;
tolto: b) nei riguardi della gestione del commercio per la corresponsione in conformita' del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII, fino al 30 aprile 1940-XVIII di premi di natalita' a favore dei lavoratori del commercio e a quelli aggregati alla gestione stessa o per la rimanenza all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale riconosciuto con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936;
tolto: c) nei riguardi delle altre gestioni ad enti, istituzioni o iniziative per la formazione professionale dei lavoratori e per l'assistenza di famiglie numerose secondo le norme che saranno fissate con contratti collettivi stipulati fra le confederazioni competenti. Gli assegni per i congedi matrimoniali agli operai dell'industria previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI sono fissati nella misura uniforme di lire 350 per gli operai e 250 per le operaie e il loro pagamento e' fatto dai datori di lavoro, secondo le norme fissate dal contratto collettivo di lavoro 10 agosto 1939-XVII per conto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che ne fara' rimborso sulle disponibilita' di cui alla lettera a).
tolto: Dal 1° maggio 1940-XVIII cessano di aver vigore le norme per il prelevamento sugli avanzi delle gestioni degli assegni familiari delle somme occorrenti per la corresponsione degli assegni relativi al pagamento dei congedi matrimoniali previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI.
tolto: Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII, concernenti i premi di natalita' ai lavoratori del commercio, restano in vigore solo per la corresponsione di premi di natalita' al personale, con qualifica di impiegato o di razza non ebraica, la cui retribuzione superi le lire 1.500 e non le 2.000 lire e che non sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e natalita'.
tolto: Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme relative ai premi di nuzialita' e natalita' del contratto collettivo 22 luglio 1938-XVI, per i lavoratori del credito ed assicurazione e dei servizi tributari appaltati, restano solo in vigore per la corresponsione di premi integrativi delle prestazioni dell'assicurazione per la nuzialita' e natalita' a favore dei lavoratori predetti, pari alla differenza dei premi previsti dal contratto precitato e le prestazioni dell'assicurazione stessa.
tolto: All'onere per il pagamento dei premi previsti dai due comma precedenti si provvede coi contributi di cui alle tabelle allegate C per il commercio e D per il credito e assicurazione e servizi tributari appaltati.
tolto: Il disavanzo eventuale risultante al 30 aprile 1940-XVIII nella gestione del fondo per i premi di nuzialita' e natalita' a favore dei lavoratori predetti, e' coperto con una quota parte, da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, degli avanzi disponibili per la categoria a norma dell'art. 10.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-08-06;1278~art18 · fonte del testo
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