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[1]Sovrintende alla Cassa il Comitato speciale per gli assegni familiari, previsto nell'art. 18 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso e distinto in quattro sezioni per l'industria, per l'agricoltura, per il commercio e le professioni e le arti, e per il credito e assicurazione.
[2]Il Comitato e' composto per tutte le sezioni dai membri di diritto previsti alla lettera a) del citato art. 18, e inoltre dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni, e per ogni sezione da due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e infine per quella del commercio e le professioni e le arti da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e artisti, e per tutte, quando occorra, da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli enti della cui cooperazione l'Istituto si avvale per la corresponsione degli assegni e la riscossione dei contributi.
Testo in vigore dal 20 settembre 1940 al 7 marzo 1946
