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[1]L'indennita' supplementare e' dovuta agli ufficiali della Regia marina, inscritti da almeno sei anni alla «Cassa ufficiali», che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia.
[2]Essa e' riversibile alla vedova o alla prole, nei casi previsti per l'analoga indennita' che corrisponde l'Opera di previdenza e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione della «Cassa ufficiali».
[3]L'indennita' supplementare e' pagata agli ufficiali inscritti dopo trascorsi otto anni dalla cessazione dal servizio permanente; alla vedova od alla prole e' pagata all'atto della morte dell'ufficiale. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1958, n. 166
2La L. 27 febbraio 1958, n. 166 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'indennita' supplementare prevista dalla presente legge per gli ufficiali della Marina militare e' corrisposta agli ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente.
Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 9 ottobre 2010
