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[1]L'indennita' supplementare e' dovuta agli ufficiali della Regia marina, inscritti da almeno sei anni alla «Cassa ufficiali», che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia.
[2]Essa e' riversibile alla vedova o alla prole, nei casi previsti per l'analoga indennita' che corrisponde l'Opera di previdenza e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione della «Cassa ufficiali».
[3]L'indennita' supplementare e' pagata agli ufficiali inscritti dopo trascorsi otto anni dalla cessazione dal servizio permanente; alla vedova od alla prole e' pagata all'atto della morte dell'ufficiale.
Testo in vigore dal 6 luglio 1934 al 5 aprile 1958
