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[1]Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di inserzione, avranno diritto a tanti decimi della indennita' minima quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per anno intero le frazioni superiori ai sei mesi.
[2]((La indennita' di cui al precedente comma e' riversibile alla vedova o alla prole secondo le norme di cui al precedente art. 6)).
Testo in vigore dal 21 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
