Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1934 al 21 luglio 1934. Leggi il testo vigente →
[1]Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di inserzione, avranno diritto a tanti decimi della indennita' minima quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per anno intero le frazioni superiori ai sei mesi.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 15 febbraio 1937, n. 245, convertito senza modificazioni dalla L. 29 maggio 1937, n. 963, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 6 luglio 1934 al 21 luglio 1934
