I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito ad eccezione dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, nonche' dei mutilati civili per eventi bellici. L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.

Testo vigente dal 10 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;830~art10 · fonte del testo

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