In deroga all'art. 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e' istituito, a decorrere dal 30 novembre 1952 e per tutte le domeniche seguenti fino al 31 maggio 1953, nonche' nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse. La misura relativa, da calcolarsi sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale, e' stabilita come segue: per importi fino a L. 100..................................... L. 5 " " da L. 101 a L. 200........................... " 10 " " " 201 " 400........................... " 20 " " " 401 " 800........................... " 60 " " " 801 " 1000........................... " 100 " " " 1001 " 1500........................... " 150 " " " 1501 " 3000........................... " 200 " " oltre L. 3000..................................... " 400 Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo e' stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800. I sovraprezzi di cui sopra sono dovuti anche sui biglietti di ingresso gratuiti, ad eccezione di quelli previsti da apposite disposizioni legislative. Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale d'ingresso, e' dovuto un sovraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale. I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Testo vigente dal 25 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1571~art2 · fonte del testo

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