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Miscellanea
Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali
Legge 31 ottobre 1953, n. 830
- Aggiornato al
- 10 novembre 1953
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1E' istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il "Fondo nazionale di soccorso…
- Art. 2E' istituito, a decorrere dal 29 novembre 1953 e per tutte le domeniche successive fino…
- Art. 3E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire…
- Art. 4I sovraprezzi di cui al precedente articolo 2 da registrarsi nella distinta giornaliera…
- Art. 5Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad una…
- Art. 6Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali…
- Art. 7Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovraprezzo di cui alla presente…
- Art. 8Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso…
- Art. 9Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo…
- Art. 10I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un…
- Art. 11Per le otto domeniche di cui al precedente art. 9, sul prezzo dei biglietti per il…
- Art. 12Le aziende di trasporto, cui e' fatto obbligo di applicare i sovraprezzi stabiliti…
- Art. 13I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi previsti dalla presente legge, nella prima…
- Art. 14La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
