I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovraprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali. Nella anzidetta giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 8, 9 e 11 della presente legge, fermo restando, a beneficio del "Fondo nazionale di soccorso invernale", il gettito delle otto domeniche di cui agli articoli stessi.

Testo vigente dal 10 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;830~art13 · fonte del testo

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