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[1]Gli stipendi lordi degli ufficiali di complemento del ruolo speciale sono soggetti ad una ritenuta mensile del 6 per cento a favore della «Cassa ufficiale della Regia marina», per la Costituzione di un fondo destinato alla liquidazione della indennita' di cui al precedente articolo 7.
[2]Al fondo di cui trattasi contribuisce, in aggiunta, l'Amministrazione della Regia marina con una quota mensile pari al 4 per cento dello stipendio lordo.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 marzo 1941, n. 191
3La L. 3 marzo 1941, n. 191, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per il periodo di servizio aeronavigante il contributo dell'Amministrazione della Regia marina previsto dal 2° comma dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e' elevato dal 4 al 14 per cento dello stipendio lordo e tale maggiorazione e' valutabile agli effetti della liquidazione dell'indennita' prevista dall'art. 7 della stessa legge".
Testo in vigore dal 24 aprile 1941 al 9 ottobre 2010
