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[1]Gli stipendi lordi degli ufficiali di complemento del ruolo speciale sono soggetti ad una ritenuta mensile del 6 per cento a favore della «Cassa ufficiale della Regia marina», per la Costituzione di un fondo destinato alla liquidazione della indennita' di cui al precedente articolo 7.

[2]Al fondo di cui trattasi contribuisce, in aggiunta, l'Amministrazione della Regia marina con una quota mensile pari al 4 per cento dello stipendio lordo.

Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 24 aprile 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1098~art9 · fonte del testo

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