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[1]E' istituito un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina, appartenenti ai Corpi dello Stato Maggiore e per la direzione delle macchine.

[2]Nel ruolo predetto possono essere iscritti a domanda gli ufficiali di complemento dei Corpi dello Stato Maggiore e per la direzione delle macchine, che abbiano compiuto la ferma di leva o quella volontaria. 5 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 dicembre 1942, n. 1417

5

La L. 3 dicembre 1942, n. 1417, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, sara' soppresso con data che sara' stabilita dal Ministro per la marina con suo decreto, appena saranno effettuate le nomine di cui all'art. 6, e con la stessa data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso relative".

L. 18 dicembre 1952, n. 2386

6

con decorrenza dal 1 gennaio 1952

La L. 18 dicembre 1952, n. 2386, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e' soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 25, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 27, secondo e terzo comma, e 29, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonche' le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1952.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1942 al 14 gennaio 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 dicembre 1952, n. 2386

    La L. 18 dicembre 1952, n. 2386, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e' soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 25, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 27, secondo e terzo comma, e 29, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonche' le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1952.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1098~art1 · fonte del testo

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