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[1]E' istituito un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina, appartenenti ai Corpi dello Stato Maggiore e per la direzione delle macchine.
[2]Nel ruolo predetto possono essere iscritti a domanda gli ufficiali di complemento dei Corpi dello Stato Maggiore e per la direzione delle macchine, che abbiano compiuto la ferma di leva o quella volontaria. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 dicembre 1942, n. 1417
5La L. 3 dicembre 1942, n. 1417, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, sara' soppresso con data che sara' stabilita dal Ministro per la marina con suo decreto, appena saranno effettuate le nomine di cui all'art. 6, e con la stessa data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso relative".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1942 al 14 gennaio 1953
