Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1944 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. luogoteneziale 19 ottobre 1944, n. 384.
Abrogato dal 24 dicembre 1944
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. luogoteneziale 19 ottobre 1944, n. 384.
Abrogato dal 24 dicembre 1944
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1940 al 24 dicembre 1944. 90 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Entro il giorno 5 di ogni mese, i datori di lavoro devono presentare all'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento, la denuncia in doppio esemplare dei salari, delle mercedi e degli altri corrispettivi di qualsiasi specie pagati nel mese precedente ai propri operai, con l'indicazione del contributo dovuto, versandone contemporaneamente l'importo.
tolto: I datori di lavoro sono obbligati ad eseguire le trattenute stabilite dall'art. 2 del presente decreto; ove consti che detto obbligo non sia stato adempiuto, il contributo potra' essere nuovamente riscosso a carico del prestatore d'opera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENEZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-25;870~art4 · fonte del testo
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