Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1940 al 24 dicembre 1944. Leggi il testo vigente →

[1]Entro il giorno 5 di ogni mese, i datori di lavoro devono presentare all'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento, la denuncia in doppio esemplare dei salari, delle mercedi e degli altri corrispettivi di qualsiasi specie pagati nel mese precedente ai propri operai, con l'indicazione del contributo dovuto, versandone contemporaneamente l'importo.

[2]I datori di lavoro sono obbligati ad eseguire le trattenute stabilite dall'art. 2 del presente decreto; ove consti che detto obbligo non sia stato adempiuto, il contributo potra' essere nuovamente riscosso a carico del prestatore d'opera.

Testo in vigore dal 22 luglio 1940 al 24 dicembre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;870~art4 · fonte del testo

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