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[1]I consorziati votano o per numero o per interesse: nel primo caso, ciascuno di essi ha un voto; nel secondo, il diritto di voto e il numero dei voti dipende dal grado d'interesse ch'egli ha nel Consorzio.
[2]Nel primo anno l'esercente ha per interesse un voto in ragione di ogni gruppo di 10 operai impiegati nella sua miniera, secondo il numero risultante dalla denuncia fatta al 31 dicembre 1905 al sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro; l'interesse del proprietario o possessore della miniera e' ragguagliato al quinto di quello dell'esercente.
[3]Negli anni successivi, l'interesse e' in ragione di un voto per ogni 100 tonnellate di zolfo immesse dal consorziato nei magazzini di cui all'art. 21.
[4]Le varie quote di esercizio di una miniera o le varie quote di proprieta' o di possesso della stessa, devono essere rappresentate rispettivamente da una sola persona.
[5]La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'articolo 678 Codice civile.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
