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[1]Il Consorzio ha lo scopo di vendere lo zolfo non lavorato per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.
[2]Il Consorzio non potra' rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta per l'esportazione nei mercati italiani ed europei, disponendo le vendite in modo da soddisfare a tutte le richieste di acquisto.
[3]Il prezzo sara' uguale per tutti e sara' fissato per periodi, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.
[4]Il Consorzio si propone inoltre:
[5]1° di provvedere, con capitali estranei al Consorzio, alla costituzione di un'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali a servizio degli zolfi, nei porti di Catania, Porto Empedocle e Licata, e, quando se ne presenti il bisogno, in altri porti dell'isola;
[6]2° di conferire a fondo perduto, come all'art. 23, il capitale di L. 2,000,000 per la costituzione di una Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, che faccia anticipazioni ai produttori al tasso non maggiore del 5 per cento, con garanzia sullo zolfo grezzo, od altra equipollente.
[7]3° di costituire in conformita' dell'art. 13 un fondo speciale per corrispondere sussidi di invalidita' e di vecchiaia ai lavoratori delle zolfare siciliane.
[8]Il Consorzio in quanto avra' bisogno di personale dovra', di regola, dare la preferenza a quello della Societa' per gli zolfi di Sicilia (Anglo Sicilian Sulphur Company).
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
