Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 419 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I possessori di depositi di zolfo non lavorato, esistenti in Sicilia al 1° agosto 1906 ed in qualita' superiore alle 15,000 tonnellate, dovranno entro la prima decade del detto mese dichiarare se intendano consegnare il loro zolfo al Consorzio per tutti gli effetti dell'articolo precedente, ovvero venderlo al Consorzio stesso.
tolto: In questo secondo caso, il prezzo dello zolfo, posto alla vela nei porti d'imbarco, verra' calcolato nella ragione fissa diL. 59 per tonnellata, qualunque ne sia la qualita' secondo gli usi commerciali riconosciuti e sempre fuori miscela di sostanze estranee e di zolfi ribruciati. Esso sara' corrisposto agli aventi diritto mediante rilascio alla pari di obbligazioni del valore nominale di L. 500, alla emissione delle quali il Consorzio e' autorizzato nei limiti degli acquisti corrispondenti.
tolto: Tali obbligazioni frutteranno l'interesse del 3.65 per cento netto, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile semestralmente al 1° febbraio e 1° agosto di ogni anno; e saranno rimborsate dal Consorzio entro 12 anni, mediante sorteggi annuali non inferiori ad un dodicesimo ciascuno. I sorteggi si faranno al 1° luglio, a cominciare dal 1907.
tolto: Le obbligazioni stesse sono garantite dallo Stato, tanto in conto capitale quanto in conto interesse e non potranno esser emesse se non sieno munite della firma dell'ispettore governativo, di cui nel regolamento.
tolto: Quando nel termine sopraindicato manchi la dichiarazione, si riterra' avvenuta l'accessione al Consorzio.
tolto: Nel caso in cui la Societa' degli zolfi (Anglo Sicilian Sulphur Company) preferisca la vendita, il Consorzio, alle condizioni fissate nel presente articolo, ne riscattera' le giacenze esistenti al 1° agosto 1906, risultanti dalle scritture.
tolto: Per la garanzia della quantita' dello zolfo ceduto, da dimettersi gradualmente a richiesta del Consorzio fino alla consegna totale e che dovra' essere effettuata non oltre il 31 luglio 1907, rimarra' vincolato nella cassa del Banco di Sicilia sino a quella data, un decimo delle obbligazioni emesse, il frutto delle quali pero' sara' percepito dalla Societa' degli zolfi.
tolto: Le spese di custodia fatte dalla detta Societa' sino alla consegna dello zolfo le saranno rimborsate dal Consorzio nei limiti dei contratti da essa stabiliti coi suoi magazzinieri.
tolto: Riguardo alle vendite fatte dalla Societa' stessa per consegna fino al 31 luglio 1906, il Consorzio dovra' rispettare le consuetudini locali.
tolto: Coloro che al 1° agosto 1906 possederanno depositi di zolfo inferiori alle 15,000 tonnellate saranno liberi di venderli; ma entro la prima decade di quel mese, dovranno denunciarne la quantita'; quindi, a misura che le faranno, denunciare le relative vendite in modo che dal Consorzio possano essere controllate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art3 · fonte del testo
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