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[1]Entro il mese di agosto di ciascun anno, a partire dal 1907, l'Amministrazione delle imposte dirette accertera' l'ammontare degli introiti fatti nell'esercizio precedente per imposta fondiaria principale sulle zolfare della Sicilia; ne operera' il rimborso a favore del Consorzio, o per conto di esso ne fara' il versamento al Banco di Sicilia.

[2]Nel secondo semestre di ciascun anno, pure a partire dal 1907, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertera' l'ammontare degli introiti di tariffa, fatti per il trasporto degli zolfi sulle ferrovie della Sicilia, di pertinenza dello Stato, durante l'esercizio precedente. Sulle spese di esercizio, essa provvedera' al pagamento a favore del Consorzio di una somma pari alla meta' di detto ammontare, versandone l'importo al Banco di Sicilia. In nessun corso tale somma potra' superare il limite di L. 850,000.

[3]Il Consorzio a misura che vendera' lo zolfo da esso acquistato a norma dell'art. 3, ne versera' il prezzo al Banco di Sicilia. Tanto questo come gli altri versamenti saranno dal Banco iscritti in un conto corrente speciale, a nome del Consorzio, con vincolo a favore dello Stato per la garanzia prestata alle obbligazioni da emettersi dal Consorzio, di cui all'art. 3; ed in via subordinata con vincolo a favore del Banco di Sicilia per rimborso della quota di capitale da esso conferita, come dispone la prima parte dell'art. 23 della presente legge. Tali somme verranno annualmente erogate per i fini sopradetti.

[4]Il conto corrente del Banco di Sicilia fruttera' un interesse eguale a quello che il Banco corrispondera' sui depositi a risparmio a conto corrente fruttifero.

[5]Il servizio di cassa del Consorzio sara' fatto gratuitamente dal Banco di Sicilia.

Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art17 · fonte del testo

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