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[1]Le controversie tra il Consorzio e i consorziati sopra tutti gli obbietti attinenti alla presente legge, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.
[2]A questo scopo e' costituito un collegio di sei arbitri, di cui tre esperti in materia giuridica e tre in materia mineraria, nominati ed occorrendo surrogati, cioe' due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due dal primo presidente della Corte d'appello di Palermo e due dal Comitato dei delegati, che procedera' alla nomina con voto limitato.
[3]Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire piu' di due degli esperti di una categoria, ne' piu' di uno di quelli nominati dal Consorzio.
[4]La scelta dei decidenti sara' fatta in principio per sorteggio e successivamente per turno. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 luglio 1930, n. 997
3La L. 10 luglio 1930, n. 997 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il Collegio arbitrale istituito con l'art. 14 della legge 15 luglio 1906, n. 333, modificato dall'art. 15 della legge 30 giugno 1910, n. 361, e' abolito".
Testo in vigore dal 15 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
