Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1906 al 15 agosto 1930. Leggi il testo vigente →
[1]Le controversie tra il Consorzio e i consorziati sopra tutti gli obbietti attinenti alla presente legge, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.
[2]A questo scopo e' costituito un collegio di sei arbitri, di cui tre esperti in materia giuridica e tre in materia mineraria, nominati ed occorrendo surrogati, cioe' due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due dal primo presidente della Corte d'appello di Palermo e due dal Comitato dei delegati, che procedera' alla nomina con voto limitato.
[3]Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire piu' di due degli esperti di una categoria, ne' piu' di uno di quelli nominati dal Consorzio.
[4]La scelta dei decidenti sara' fatta in principio per sorteggio e successivamente per turno.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 15 agosto 1930
