Art. 44 — Finanziamento

Per il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Universita' degli studi di Trento e' devoluta annualmente una somma da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dello Stato. Il relativo stanziamento sara' stabilito annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della Giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' ((in correlazione)) alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nel definire tale stanziamento sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio e in rapporto al numero delle facolta' e dei corsi di laurea, delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti universita' statali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'eventuale integrazione dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, in relazione all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma. Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al secondo comma del presente articolo non sia avvenuta prima dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al precedente comma sara' disposto sulla base del 90 per cento dello stanziamento dell'anno precedente. Il controllo sulla gestione e' esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno, designato dal Ministro del tesoro, che ne assume la presidenza, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dalla Provincia autonoma di Trento.

Testo vigente dal 18 maggio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1983 al 18 maggio 1997. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… presidente della Giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' tolto: contestualmente aggiunto: in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla Provincia autonoma di Trento ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art44 · fonte del testo

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