Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei. Non possono del pari ottenere la conferma coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengano, nonche' coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari. Il servizio di assistente straordinario, comunque retribuito, e' valutabile, ai fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art17 · fonte del testo
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