Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il principio generale fissato dall'art. 99 del R.D.L. del 1923, n. 2960, secondo il quale nel caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, ove le relative retribuzioni superino nel loro complesso le 750.000 lire annue, si procede al cumulo delle retribuzioni stesse, riducendo di un terzo quella minore ed in casi di parità una qualsiasi delle due, si applica anche al caso di cumulo di incarichi d'insegnamento con altro rapporto d'impiego. In conseguenza debbono dichiararsi illegittimi, per violazione del principio di eguaglianza, le disposizioni della legislazione universitaria contenuta nei commi secondo e terzo dell'art. 25 del D.P.R. n. 749 del 1965, le quali disciplinando diversamente la materia, riducono, per il caso di cumulo d'impieghi, in misura superiore ad un terzo, la retribuzione per gli incarichi universitari e - nell'ipotesi prevista dal terzo comma - consentono la riduzione della retribuzione più elevata, cosicché può verificarsi l'ipotesi che per due rapporti d'impiego la retribuzione cumulata sia inferiore a quella spettante per uno solo.
Art. 12 Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari · Art. 3 Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilita' per gli anni 1964 e 1965
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008. 160 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito. E' vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito. E' vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscano di un reddito di lavoro subordinato. Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, puo' essere consentito, in caso di necessita', il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito al personale docente di cui ai due precedenti commi. La presente disposizione avra' effetto dall'anno accademico 1968-69.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art12 · fonte del testo
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