Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008. 255 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nell'assegnazione dei posti istituiti a norma del precedente articolo e' riservato, a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque, anni di servizio, anche se non continuativo, in qualita' di assistenti retribuiti, un numero di posti pari a quello degli assistenti che si trovano nelle predette condizioni. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianita'. Gli assistenti straordinari, gia' nominati per l'anno accademico 1966-67, in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16 del 1962, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'espletamento del concorso per il posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 della presente legge. I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati agli assistenti straordinari, debbono essere banditi entro cinque mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. I rettori delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto dei termini sopra indicati. Trascorsi tali termini, il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente al recupero del posto stesso che, comunque, non potra' essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto. I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art15 · fonte del testo
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