Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1973 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25,

secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (conglobamento

dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e

retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della

legge 5 dicembre 1964, n. 1268), e dell'art. 12, quarto comma, della

legge 24 febbraio 1967, n. 62 (istituzione di nuove cattedre

universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova

disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli

assistenti volontari), promossi con ordinanze emesse il 22 ottobre 1971

ed il 17 marzo 1972 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -

sezione VI - rispettivamente sui ricorsi di Attardi Aldo ed altri e di

Duni Giovanni ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione,

iscritte ai nn. 161 e 284 del registro ordinanze 1972 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972 e

n. 233 del 6 settembre 1972.

Visti gli atti di Costituzione di Attardi Aldo ed altri, di Duni

Giovanni ed altri e del Ministero della pubblica istruzione;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi gli avvocati Leopoldo Mazzarolli e Guido Viola, per Attardi

Aldo ed altri, l'avv. Filippo Lubrano, per Duni Giovanni ed altri, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Ministero della pubblica istruzione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, dopo avere

stabilito al primo comma l'importo delle retribuzioni spettanti agli

incaricati esterni universitari, al secondo comma dispone testualmente:

"La retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato

esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un

professore universitario di ruolo è calcolata in ragione del 31% della

retribuzione spettante ai sensi del primo comma;... omissis...".

Il prof. Attardi ed altri professori di ruolo dell'Università di

Padova, che avevano avuto l'incarico per l'insegnamento presso la

stessa Università di altre materie per l'anno 1970-71, chiedevano al

competente Ministero che la retribuzione per l'incarico venisse loro

corrisposta non con la riduzione stabilita al secondo comma del citato

art. 25 ma con quella più favorevole risultante dall'art. 99 del r.d.

30 dicembre 1923, n. 2960.

Di fronte al silenzio-rifiuto del Ministero, proponevano ricorso al

Consiglio di Stato in s.g. chiedendo, in via pregiudiziale, che

venisse sollevata questione di legittimità costituzionale del secondo

comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965 per violazione del

principio di eguaglianza, in relazione all'art. 99 del r.d. n. 2960 del

1923, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 152 del 1970.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI), con ordinanza 22 ottobre

1971 (pervenuta a questa Corte il 26 aprile 1972), accoglieva tale

domanda e, richiamandosi alla sua volta alla citata sentenza n. 152

del 1970, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, del comma secondo dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno

1965, n. 749, in quanto si discosta dalla disciplina generale del

trattamento economico in caso di cumulo consentito di rapporti

d'impiego di cui all'art. 99 del r.d. n. 2960 del 1923.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene ora alla

cognizione della Corte.

Si sono costituiti in giudizio il prof. Attardi e consorti di lite,

il di cui patrocinio, con memoria depositata il 31 marzo 1972,

richiamandosi alla motivazione dell'ordinanza di rinvio ed alla

sentenza di questa Corte n. 152 del 1970, chiede che la questione venga

dichiarata fondata.

Si è, altresì, costituito il Ministero della pubblica istruzione,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con

memoria depositata l'11 luglio 1972, chiede che la questione venga

dichiarata infondata, in quanto nell'incarico conferito ad un

professore di ruolo non possono ravvisarsi gli estremi di un autonomo

rapporto d'impiego e quindi manca quel cumulo di rapporti al quale

possa applicarsi la disciplina di cui all'art. 99 del r.d. n. 2960 del

1923.

2. - Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI), con ordinanza 17

marzo 1972 (pervenuta a questa Corte il 25 luglio 1972), pronunziata

sul ricorso proposto dai professori Giovanni Duni, Marcello Capurso,

Luciano Conti, Sergio Lariccia, Filippo Lubrano, Antonio Rau ed

Alessandro Taradel, tutti incaricati cosiddetti interni, cioè titolari

di altro rapporto d'impiego con lo Stato o altro Ente pubblico o

privato, presso l'Università di Cagliari, ha dichiarate rilevanti e

non manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione:

a) del secondo e terzo comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno

1965, n. 749, in quanto nel concorso di altro rapporto d'impiego con

l'incarico universitario dispongono che la retribuzione per tale

incarico venga ridotta, senza razionale motivo, in misura maggiore di

quella stabilita per il cumulo consentito di rapporti d'impiego dalla

norma generale dell'art. 99 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 2960;

b) del quarto comma dell'art. 12 della legge 24 febbraio 1967, n.

62, in quanto stabilisce la gratuità del terzo incarico ai professori

incaricati esterni di insegnamento universitario e di un secondo

incarico al personale docente di cui ai commi secondo e terzo dello

stesso art. 12, dato che manca una ragione giustificatrice dell'assenza

di un trattamento retributivo, nonostante l'assoluta equiparazione, dal

punto di vista sostanziale e formale, degli incarichi gratuiti e

retribuiti.

Si è costituito in giudizio il Ministero della pubblica

istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che, con memoria depositata il 25 luglio 1972, chiede:

a) che la questione relativa all'art. 25 del d.P.R. n. 749 del

1965 venga dichiarata infondata, riportandosi, al riguardo, a quanto

dedotto con le memorie relative all'altra ordinanza sopra esaminata;

b) che la questione relativa all'art. 12, comma quarto venga

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto il prof.

Conti (il solo interessato in tale questione) ha fatto valere la sua

pretesa alla retribuzione esclusivamente nei confronti del Ministero

della pubblica istruzione, non anche nei confronti della Università

che gli ha conferito l'incarico gratuito e non ha chiarito, né risulta

dall'ordinanza di rinvio, se si tratta di incarico non retribuito

perché eccedente il numero degli incarichi dei quali lo Stato si è

assunto il relativo onere (art. 11) o di incarico non retribuito ai

sensi del denunziato art. 12, comma quarto; che in subordine venga

rinviata al giudice a quo perché si pronunzi sulla rilevanza; che,

comunque, venga dichiarata infondata, in base alle considerazioni

svolte nella memoria riguardante i professori della Università di

Messina, sopra riassunta.

Si sono costituite anche le parti private, il cui patrocinio, con

memoria depositata il 13 agosto 1972, si riporta, ribadendole, alle

deduzioni già svolte davanti al Consiglio di Stato e fatte proprie

dalla ordinanza di rinvio.

Successivamente, in relazione al giudizio di legittimità

costituzionale promosso con l'ordinanza del Consiglio di Stato 22

ottobre 1971, con memoria depositata il 28 dicembre 1972, le parti

private hanno contestato l'assunto dell'Avvocatura generale dello Stato

secondo il quale, nel caso di conferimento di un secondo incarico a chi

sia già professore di ruolo in una Università, non s'instaura un

secondo rapporto d'impiego. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere

definiti con unica sentenza data la identità della questione

principale che ne forma oggetto.

2. - Deve poi rilevarsi, in via preliminare, che la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, della legge n.

62 del 1967, prospettata con l'ordinanza 17 marzo 1972, in relazione al

capo del ricorso proposto davanti al giudice a quo riguardante il prof.

Conti, va dichiarata inammissibile per evidente difetto di rilevanza.

La norma impugnata, invero, in deroga ai divieti contenuti nei

precedenti tre commi, consente che nell'ipotesi di conferimento

d'incarichi dopo l'inizio dell'anno accademico ed in caso di necessità

possa essere conferito un terzo incarico gratuito ai professori

incaricati esterni e un secondo incarico gratuito al personale docente

di ruolo o a coloro che già ricoprono un ufficio con retribuzione a

carico dello Stato, di Ente pubblico o privato o che, comunque,

fruiscano di un reddito di lavoro subordinato.

È pacifico, invece, che il prof. Conti è titolare di un solo

incarico gratuito perché conferito per l'insegnamento di una materia

complementare, non compresa fra quelle per le quali lo Stato si è

assunto l'onere della retribuzione e, quindi, il suo rapporto non

rientra nella previsione del quarto comma dell'art. 12 della legge n.

62 del 1967, sopra riportato.

Risulta, pertanto, ictu oculi che l'eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale di tale quarto comma non potrebbe

spiegare alcun effetto ai fini della decisione del ricorso proposto dal

prof. Conti davanti al Consiglio di Stato.

3. - Come si è esposto in narrativa, con l'ordinanza 22 ottobre

1971 viene prospettata, in riferimento al solo art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,

comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, che testualmente

dispone: "La retribuzione per il secondo incarico conferita ad un

incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad

un professore universitario di ruolo è calcolata in ragione del 31 %

della retribuzione spettante ai sensi del primo comma;... omissis...".

Con l'altra ordinanza la stessa questione viene prospettata, in

riferimento anche agli artt. 3 e 36 della Costituzione, ed estesa al

terzo comma dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, che

dispone testualmente: "Per gl'incarichi di insegnamento conferiti,

invece, a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico

dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un

reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione

del 38% di quella indicata nel primo comma".

Entrambe le ordinanze, peraltro, pronunziate la prima in un

giudizio promosso esclusivamente da incaricati che sono già professori

di ruolo, la seconda in un giudizio promosso da incaricati aventi altro

impiego retribuito a carico dello Stato, della stessa Amministrazione

della pubblica istruzione, di Enti pubblici e, perfino, di un Ente

privato, sono motivate con il richiamo alla più volte citata sentenza

di questa Corte n. 152 del 1970 e quindi sotto il profilo che le norme

denunziate contengono una disciplina del cumulo di stipendio, in caso

di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, differenziata,

senza razionale giustificazione, da quella generale risultante

dall'art. 99 del t.u. approvato con r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, e

successive modificazioni.

Questa motivazione dimostra chiaramente che l'art. 36 della

Costituzione è fuori causa e che entrambe le questioni vanno esaminate

soltanto sotto il profilo della denunziata violazione del principio di

eguaglianza.

Pregiudiziale a tale esame è, peraltro, l'accertamento della

eventuale fondatezza della eccezione sollevata dall'Avvocatura dello

Stato, secondo la quale, sia nella ipotesi del primo incarico conferito

ad un professore di ruolo o di secondo incarico conferito ad un

incaricato esterno, ossia a personale già legato allo stesso Ministero

della pubblica istruzione da un rapporto d'impiego di ruolo o non di

ruolo, non si verificherebbe un cumulo di rapporti di impiego, sibbene

una semplice estensione delle prestazioni dovute in forza del

preesistente rapporto, estensione che può anche non superare il limite

delle tre ore settimanali, fissato dall'art. 6 della legge n. 311 del

1958.

Ma a prescindere dalla considerazione che non può ritenersi

semplice estensione dei doveri di un rapporto d'impiego l'attribuzione

di un incarico che implichi prestazioni equivalenti a quelle del

rapporto già esistente e, quindi, ne raddoppi i doveri, è evidente

che la tesi dell'Avvocatura dello Stato non può certo valere per

quanto riguarda il terzo comma dell'art. 25, ossia nella ipotesi che

l'incaricato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello

Stato o di altri enti pubblici e perfino privati.

In questa ipotesi non è contestabile che di vero e proprio cumulo

di rapporti d'impiego si tratti.

Ed allora, proprio argomentando da questa ipotesi ed esaminando nel

suo complesso l'impugnato art. 25, non può che giungersi alla

conclusione, che poi si risolve nell'affermazione dell'esistenza del

presupposto sul quale poggia la motivazione delle ordinanze di rinvio,

che con detta norma si è voluto deliberatamente porre in essere, per

gl'incaricati di insegnamento universitario, una disciplina del cumulo

degli stipendi, in caso di cumulo consentito di rapporti d'impiego,

differenziata da quella generale di cui all'art. 99 del testo unico n.

2960 del 1923.

Infatti, dopo avere stabilito al primo comma per gl'incaricati

esterni universitari delle retribuzioni che, come espressamente risulta

dall'art. 20 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sono ragguagliate

agli stipendi tabellari di taluni posti di ruolo, neppure iniziali,

della stessa carriera universitaria - così implicitamente riconoscendo

il carattere di rapporto di impiego che si instaura con l'incarico -

l'art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, nei seguenti commi, ne stabilisce

delle diminuzioni diversamente graduate a seconda che l'incarico sia

conferito a chi sia titolare di altro rapporto d'impiego di ruolo o non

di ruolo nella stessa carriera universitaria o sia titolare di altro

rapporto d'impiego, sempre di ruolo o non di ruolo, con lo Stato o con

Enti pubblici o privati o comunque abbia un reddito derivante da lavoro

subordinato.

Mentre non è da escludere che alla determinazione in minore misura

della riduzione (al 38%) della retribuzione per questa seconda ipotesi

non sia estraneo un certo riferimento all'art. 99 del testo unico n.

2960 del 1923, è chiara, comunque, l'incontestabilità del pieno

riconoscimento e della conseguente ammissione, per l'ipotesi stessa, di

un vero e proprio cumulo di rapporti d'impiego.

Ma giunti a questo punto e risalendo al secondo comma, a parte la

maggiore riduzione della retribuzione (al 31%), che del resto non

risulta in alcun modo giustificata, non si vede come e perché debba o

possa escludersi che eguali riconoscimenti ed ammissione vi siano per

l'ipotesi in detto secondo comma contemplata.

Per giungere a diversa soluzione si dovrebbe, invero, ritenere che

nell'ambito dello stesso ordinamento statale si possono concepire due

separati rapporti d'impiego soltanto se implichino dipendenza da

diverse branche dell'Amministrazione e non da una stessa branca, il che

è contraddetto dal terzo comma, nella previsione del quale sono

evidentemente compresi anche gli assistenti universitari o i professori

delle scuole medie o, comunque, gli appartenenti al personale

amministrativo universitario o comunque scolastico, che pur dipendono

dallo stesso Ministero della pubblica istruzione.

Deve, dunque, convenirsi che l'art. 25 in esame pone in essere una

disciplina del cumulo di retribuzioni nell'ipotesi di cumulo consentito

di rapporti d'impiego, differenziata da quella generale contemplata

dall'art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923, così come è affermato

nelle ordinanze di rinvio.

Ai fini del decidere resta, quindi, da accertare se tale

differenziazione corrisponda a posizioni oggettive egualmente

differenziate o, comunque, abbia una razionale giustificazione.

Intanto non si ravvisa alcuna ragione plausibile che possa spiegare

la differenza tra la misura delle riduzioni della retribuzione per

l'incarico stabilita tra le ipotesi del secondo comma e quella del

terzo comma, che, come sopra si è dimostrato, sostanzialmente si

equivalgono.

A maggior ragione tale trattamento differenziato non trova

giustificazione nel caso di cumulo con altro rapporto d'impiego

estraneo all'ordinamento universitario (art. 25, comma terzo) che

riproduce la posizione generale ipotizzata dall'art. 99 del testo unico

n. 2960 del 1923, in quanto l'impiego cumulato all'incarico può

benissimo essere retribuito in misura molto minore di quella stabilita

dal primo comma dell'art. 25, cosicché con la riduzione di questa al

38% può verificarsi anche quel caso limite di una retribuzione dei due

rapporti cumulati inferiore a quella spettante per uno solo di essi e

cioè per l'incarico.

Ne consegue che la differenziazione tra disciplina del cumulo delle

retribuzioni adottata dal ripetuto art. 25, rispetto alla disciplina

generale di cui all'art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923, non solo

non trova giustificazione in una corrispondente differenziazione di

posizioni obbiettive, ma per la aberrante conseguenza sopra illustrata,

alla quale si può giungere nella ipotesi di cui al terzo comma,

risulta sicuramente irrazionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo e

terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, sul conglobamento

dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e

retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5

dicembre 1964, n. 1268, nella parte in cui dispongono che le

retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al

31 per cento per gl'incaricati interni e al 38 per cento per

gl'incaricati esterni, anziché stabilire che in entrambe le ipotesi

venga ridotta del terzo la retribuzione minore;

b) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, della legge

24 febbraio 1967, n. 62, sulla istituzione di nuove cattedre

universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova

disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli

assistenti volontari, prospettata con ordinanza del Consiglio di Stato

17 marzo 1972, in relazione al capo di ricorso in quella sede proposto

dal prof. Conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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