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[1]Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, nelle Provincie in cui se ne determini la possibilita' e l'utilita', e' istituito un «Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati», nel quale sono inscritte tutte le ditte o societa' di cui al primo comma dell'articolo precedente. Possono essere istituiti elenchi anche a carattere interprovinciale.
[2]Con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le comunicazioni, sono determinate le provincie nelle quali deve essere istituito l'elenco.
[3]In caso di elenchi interprovinciali, il decreto suddetto stabilisce anche presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni l'elenco deve essere istituito.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
